la settimana scorsa parlando con mich si è discusso sui bolli auto, l'esempio era:
- auto di prima immatricolazione novembre 1987
- scadenza bollo agosto 2007
- domanda: al momento del pagamento si può già usufruire delle riduzioni previste o bisogna pagarlo per intero http://www.byci.it/forum/smile/smile_question.gif
- la tesi di mich era che in un caso simile si dovrebbe prendere in considerazione la data di costruzione che molto probabilmente è antecedente al 31 agosto 1987
- la mia nessuna perchè non ho conoscenze in materia
ebbene, oggi mi sono informato, e la dura realtà è che se la macchina è di importazione ufficiale, per la regione piemonte, può usufruire delle facilitazioni previste solo al momento del compimento del ventesimo anno dalla data di immatricolazione
cioè mi tocca pagare il bollo per intero e con le nuove tariffe è 'na mazzulata mica da ridere smile/smile(135).gif smile/smile(135).gif smile/smile(127).gif smile/smile(127).gif
Diver a me cmq risulta diverso ovvero che le macchine si possono iscrive all'ASI al compimento del 20° anno indipendentemente dal gg effettivo della immatricolazione,
in calce ti copio la delibera ASI x il 2007, è specificato che anche i non soci possono ottenere l'attestato di storicita x l'esenzione fiscale ma non è scritto come...
in piu mi hanno detto che la regione piemonte ha spostato a fine Febbraio la data ultima x pagare il bollo (forse xche stanno ragionando se auentarlo ancora della percentuale di loro competenza http://www.byci.it/forum/smile/smile_angry.gif )
Determinazione ASI per il 2007 -Art.63/legge 342/2000
Il Consiglio Federale, nella seduta del 15 dicembre 2006, ribadendo la delibera del 9 novembre 2001, ha stabito che siano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli, costruiti entro il 31.12.1987, in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell' "attestato di storicità".
Si unisce il commento alla stessa che integra le motivazioni che l'hanno determinata
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Il Consiglio Federale dell’A.S.I., nella propria riunione del 15.12.2006, sentiti i Presidenti delle proprie Commissioni tecniche e legale,
- premesso che, nel sistema legislativo italiano vigente, l’unica definizione di “veicoli d’interesse storico e collezionistico” è quella contenuta nell’art. 60, comma 4, del C.d.S., secondo il quale sono tali esclusivamente “quelli per cui risulta l’iscrizione nei Registri A.S.I., FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO e FMI”;
- premesso che, l’art. 63, Legge 342/2000 ha sostanzialmente recepito, senza dettare differenti criteri, tale definizione ed individuazione per cui le stesse non possono che essere fatte dall’A.S.I. in conformità dei propri criteri e Regolamenti e dalla FMI per i soli motoveicoli;
- considerato che, l’individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico prevista dal comma 3, dell’art. 63 L.342/2000, di cui alle categorie indicate alle lettere a) e b), non può essere fatta se non mediante esame di ogni singolo veicolo, stante l’inesistenza o l’incompletezza di elenchi presso i costruttori, mentre per quelli di cui alla lettera c), stante la lettura dello stesso, porta a non poter escludere alcun modello – in virtù della casistica indicata – se non con l’applicazione di criteri non omogenei e, pertanto, penalizzanti ingiustamente alcuni contribuenti, visti i fini della conservazione del patrimonio storico motoristico previsti dal Legislatore con l’emanazione del provvedimento legislativo in oggetto, coincidenti con quelli statutari dell’A.S.I.;
- rilevato che, comunque, ad oggi l’A.S.I., previa comunicazione data con il proprio mezzo di stampa “La Manovella”, della precedente propria deliberazione del 20.04.2001, in ottemperanza alla stessa e, constatata la mancata risposta del Ministero competente alle proprie osservazioni inviate in data 25.06.2001, a seguito di pari richiesta da parte di quest’ultimo, ha provveduto ad esaminare tutte le richieste rivolte dai propri tesserati, trasmettendo all’Ufficio competente gli elenchi dei veicoli esaminati e ciò a titolo gratuito;
- avuto riguardo alle richieste rivolte anche da non tesserati;
- ritenuto, infine, che così decidendo l’A.S.I. attua il proprio Statuto, pur rispettando in modo sostanziale la Legge in oggetto, favorendo la conservazione del patrimonio motoristico storico;
tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
di individuare, anno per anno, i veicoli di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 63 L. 342/2000, stabilendo, per l’anno in corso, che siano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli, costruiti entro il 31.12.1987, in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell’ “attestato di storicità”.
COMMENTO ALLA DELIBERA APPLICATIVA DELL’ART.63,COMMA 2 E 3, LEGGE 342/2000
La delibera del C.F. (attraverso la quale l’A.S.I. esprime l’interpretazione ufficiale data dall’Ente all’art.63, comma 2 e 3 della Legge 342/2000) esclude, dunque, la compilazione di una qualsiasi lista di modelli genericamente indicati.
I motivi di tale scelta si riscontrano nella premessa della deliberazione, oltre che nei seguenti:
- innanzitutto, la non richiesta di un elenco da parte del legislatore per i veicoli da 20 a 30 anni;
- secondariamente, nella impossibilità di redigere un eventuale elenco per alcune categorie di veicoli indicate nella Legge;
- infine, per un motivo sostanziale: il Legislatore ha demandato ad A.S.I. ed FMI (solo per le moto) il compito di individuare con propria determinazione, i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, compresi tra i 20 e i 30 anni, e ciò al fine di costituire una categoria di veicoli prodromica a quella dei veicoli di 30 anni che saranno, comunque, esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche, poiché il raggiungimento di tale età, sotto il profilo fiscale, gli stessi hanno ampiamente assolto alla funzione per cui lo specifico tributo è stato istituito.
Come può, pertanto, l’A.S.I. indicare se un modello è esentabile o meno senza creare una disparità di trattamento, sotto il profilo fiscale, al cittadino?
Vi può essere un veicolo ultraventennale, ridotto ad un ammasso di ruggine o completamente trasformato che, come tale, non può svolgere la funzione culturale di memoria per i posteri e, conseguentemente, nulla ha di storico da consentirgli di beneficiale della disposizione del 2° comma dell’art. 63, così come un veicolo conservato attraverso un uso attento ed una manutenzione accurata, ovvero attraverso un restauro “intelligente” che, come tale, è degno di conservazione e, quindi, di beneficiare dell’esenzione fiscale.
Sono queste situazioni completamente diverse che l’A.S.I., non potendo verificare direttamente, deve consentire di essere, comunque, trattate in modo diverso.
L’Ente Federale si era reso disponibile, come per il passato, a svolgere il compito di discriminare in funzione delle situazioni concrete che le venivano sottoposte
Il Legislatore ha fatto capire che ciò non gli era gradito e, pertanto, in applicazione di principi giuridici universalmente riconosciuti, ha ribadito, per una maturazione di pensiero protrattasi per oltre 40 anni, che un veicolo è di particolare interesse storico e collezionistico se rispetta i propri regolamenti cui ha rinviato per la valutazione dell’applicabilità del beneficio dell’esenzione.
Quindi tutti i cittadini possono possedere un veicolo di particolare interesse storico, però a fronte di precise condizioni minime, riconducibili all’autenticità e all’originalità del veicolo stesso nelle parti essenziali che lo compongono:
carrozzeria e/o telaistica conforme all’originale;
motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
interni/selleria decorosi (intendendosi per tali quelli conservati da un proprietario che ha usato il veicolo per 20 anni con la cura media necessaria nella gestione di un tale bene destinato al trasporto di persone).
Ai tesserati, proprietari di tali veicoli, l’A.S.I. rilascia un “attestato di storicità”, in quanto il veicolo è iscritto nei propri Registri come veicolo storico degno di beneficiare dei vantaggi che nel tempo si sono sommati: fiscali (tassa di circolazione e doganale), assicurativi e circolatori (certificato delle caratteristiche tecniche).
Tale attestato svolge una funzione per ciò che concerne l’art. 63 Legge in oggetto, “ad probationem” e non costitutiva di un diritto.
Il cittadino, non tesserato A.S.I., se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime, potrà usufruire dei servizi tecnici dell’ASI per ottenere i benefici fiscali in oggetto.
Nulla di più e nulla di meno l’A.S.I. ha potuto-dovuto fare in materia: ha tutelato ancora una volta i propri tesserati e non ha impedito agli altri cittadini di usufruire di un beneficio da cui non possono essere esclusi.
Tutti dovranno capire che, ancora una volta, la funzione di salvaguardia del patrimonio storico motoristico nazionale è stata svolta con cognizione di causa e con la sensibilità di una decisione fondata sulla cultura.
batmobile
24-01-2007, 08:24
Esatto, iscrivila asi e via... nb l'iscrizione ha effetti retroattivi :)
MassimoBL
24-01-2007, 15:15
anche a me mi hanno detto la stessa cosa per la renault 5
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